Impignorabilità degli Animali d’Affezione

Sull’annosa questione circa la pignorabilità degli animali domestici cosiddetti “d’affezione” il Legislatore è intervenuto con la recente legge nr. 221 del 28/12/2015 (pubblicata in G.U. Serie Generale 18/01/2016 nr. 13). Prima di tale normativa gli animali erano equiparati a tutti gli effetti a cose, a beni mobili.
L’art. 77 della predetta legge così recita: “Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile 1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli»”.
L’art. 514 c.p.c., infatti, offre un elenco dei beni assolutamente impignorabili, poiché fondamentali e irriducibili per la vita e la dignità del debitore. Sono i beni di prima necessità, tra i quali: vestiti, biancheria, tavoli e sedie, posate, frigoriferi, cibo e combustibili necessari per almeno un mese, libri e oggetti indispensabili per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si tratta, però, anche di beni caratterizzati da un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, la corrispondenza.
I successivi artt. 515 e 516 c.p.c. riguardano, invece, i beni ad impignorabilità relativa, subordinata al ricorrere di particolari circostanze oggettive o temporali (ad esempio, gli oggetti adibiti alla coltivazione del fondo ovvero i frutti raccolti e separati dal suolo).
Quindi il nostro ordinamento, dichiarando pignorabili tutti gli altri beni del debitore suscettibili di valutazione economica, non contemplava alcun divieto in relazione agli animali domestici che, infatti, erano considerati “cose”.
Con l’introduzione della normativa in oggetto non sarà quindi più possibile procedere al pignoramento (ed alla successiva vendita) degli animali domestici d’affezione o da compagnia ai fini del soddisfacimento del creditore sul ricavato della vendita.

Avvocato Grazia Scarola.