Statuto

STATUTO P.S.B.C.I.

approvato dall’assemblea dei soci il 6 Marzo 2016
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COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – È costituita in Persico Dosimo (CR) il 26 giugno 2006 l’Associazione specializzata, denominata: “PASTORE SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA”, non avente fini di lucro, con durata illimitata e di seguito indicata come P.S.B.C.I. . Essa mira a svolgere, con il riconoscimento ufficiale dell’E.N.C.I., la più efficace azione per migliorare e diffondere la razza del Pastore Svizzero Bianco. PSBCI è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determine, assolvendo gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I. . L’Associazione P.S.B.C.I. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione e l’utilizzo del Pastore Svizzero Bianco, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed i risultati ottenuti.

ART. 2 – Per il conseguimento dei fini a cui sopra, l’Associazione: propaganda la qualità e il miglioramento del Pastore Svizzero Bianco ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, gli associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; organizza manifestazioni, su territorio italiano direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I. e con le associazioni cinofile da questo riconosciute; assolve quegli incarichi e quelle mansioni di controllo sulla razza Pastore Svizzero Bianco che l’E.N.C.I. stesso riterrà di affidarle.

ART. 3 – P.S.B.C.I. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale dell’E.N.C.I., nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

ART. 4 – P.S.B.C.I. presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere di: dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste d’informazione e chiarimenti avanzate dall’E.N.C.I.; comunicare all’E.N.C.I. le variazioni all’elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’E.N.C.I. .

SOCI

ART. 5 – Possono essere Soci di P.S.B.C.I. tutti i cittadini italiani e stranieri di accreditata moralità che abbiano interesse al miglioramento della razza Pastore Svizzero Bianco e che intendano collaborare al miglioramento dell’allevamento italiano. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Per far parte in qualità di Socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta, firmata, convalidata dalla firma di un Socio presentatore, corredata dal relativo pagamento (che dovrà risultare accreditato) ed indirizzata al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della sua decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente di P.S.B.C.I., che avrà cura di portare la questione al l’attenzione della prima Assemblea Sociale utile. Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.

ART. 7 – I Soci si distinguono in Soci ORDINARI e Soci SOSTENITORI. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione sono uguali, è diversa solo la quota associativa annuale, in quanto i Soci Sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e alle attività dell’associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai Soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Tra i Soci onorario può essere nominato un Presidente onorario. Non hanno diritto di voto i Soci con età inferiore ai 18 anni. Tutte le categorie di Soci hanno il diritto di godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione e i propri Soci e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART. 8 – L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo, qualora il Socio non presenti un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre dell’anno in corso.

ART. 9 – La qualifica di Socio si perde: per dimissioni firmate nei modi previsti dall’Art. 8 di questo statuto Sociale; per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al 1° marzo di ogni anno, trascorsa tale data il Socio non adempiente potrà essere riconosciuto moroso; per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi, per qualsiasi causa, cessa la qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti. Le dimissioni non interrompono in alcun modo i procedimenti disciplinari in atto se riferiti al periodo in cui questi era Socio.

ART. 10 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti e in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ART. 11 – L’entità della quota associativa viene stabilita dall’Assemblea generale dei Soci. La quota sociale, annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo, non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

ORGANI SOCIALI

ART. 12 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, composto da dieci Consiglieri eletti e da un Consigliere di nomina E.N.C.I.; il Presidente; il Comitato dei Probiviri, il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti; fra gli organi sociali può essere previsto anche un Comitato Tecnico.

ART. 13 – L’Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio, sia esso ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può essere portatore di non più di 2 deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono venire depositate dal Socio intestatario prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

ART. 14 – L’Assemblea generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente oppure , qualora il Presidente lo richieda, da un altro Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione all’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad altra immediata votazione, che potrà essere ripetuta anche più volte fino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

ART. 15 – L’Assemblea generale dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 31 Marzo, in località da definirsi, per l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno precedente, del Bilancio preventivo e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso. L’Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. La convocazione dell’Assemblea è disposta dal Presidente con l’invio per posta, telefax o e-mail degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. I Soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

ART. 16 – L’Assemblea ha il compito di deliberare: sul programma generale dell’Associazione; sull’elezione delle Cariche Sociali; sul Bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico – finanziario; sulle modifiche dello Statuto; sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previste dall’Art. 7; su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri di cui dieci Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci e uno nominato dall’ E.N.C.I., il quale rimane in carica indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. . Il Consigliere, così nominato, deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengano richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. . Il membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari a partire dalla data delle elezioni e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti mediante votazione nel corso della successiva Assemblea generale dei Soci ed i nuovi membri, così eletti, entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se invece venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

ART. 18 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le delibere dell’Assemblea generale dei Soci, fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti tecnici e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende il lavoro delle varie Commissioni Tecniche (se dovessero essere nominate).

ART. 19 – Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente dell’Associazione, di un Segretario e di un Tesoriere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere scelti fra i Consiglieri; il segretario e il tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio, non lo saranno mai allorché dovessero ricevere una remunerazione per il loro lavoro.

ART. 20 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ogni riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancasse, dal Consigliere che appartenga a P.S.B.C.I. dal maggior numero di anni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo scritto a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

ART. 21 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e si cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina dell’Associazione. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo: le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di
quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso d’assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo
Presidente nella prima riunione.

COMITATO TECNICO

ART. 22 – Il Comitato Tecnico è composto cinque membri ed è così costituito:

  • dal Presidente dell’Associazione che è anche Presidente del Comitato;
  • dal Consigliere già designato dall’ENCI;
  • da tre membri nominati dal Consiglio dell’Associazione.

Essi durano in carica tre anni solari e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni e per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico spetta al Presidente dell’Associazione richiederne la sostituzione all’organo competente. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o di nomina di un commissario straordinario anche il Comitato Tecnico si intenderà decaduto; la sua ricomposizione verrà disposta successivamente dopo la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e secondo le norme del presente Statuto.

ART. 23 – Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione. Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza P.S.B. in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all’impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli aspiranti giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale, dopo di essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio Direttivo di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, in quanto possibile, di attuarle, rendendosi anche interprete delle medesime presso l’ENCI ed i suoi organi competenti.

ART. 24 – Per la convocazione del Comitato Tecnico e per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per la convocazione del Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 25 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote annuali versate dai Soci; dagli eventuali contributi concessi da enti o persone; dalle attività di gestione; da qualsiasi altro provante pervenuto a qualsiasi titolo. Gli utili e gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti, nemmeno indirettamente tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla Legge.

ART. 26 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica fino a quando l’Assemblea generale dei Soci con l’approvazione del Bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il Bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei Soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I. .

COLLEGIO SINDACALE

ART. 27 – La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci più un Supplente eletti dall’Assemblea generale dei Soci tra tutti i Soci, i quali durano in carica tre anni a partire dalla data delle elezioni e possono essere rieletti. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere invitati, ma senza diritto di voto. Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Sindaci, si dovrà procedere a nuova elezione limitatamente ai membri da sostituire in occasione della prima Assemblea ordinaria utile. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

NORME DISCIPLINARI

ART. 28 – Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo statuto dell’E.N.C.I., il relativo Regolamento di attuazione e tutti i Regolamenti dell’E.N.C.I., le disposizioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi, o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione, o ad un suo membro, è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Comitato dei Probiviri del P.S.B.C.I., nonché alle decisioni della Commissione di Disciplina dell’E.N.C.I. . La giustizia disciplinare di I grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di I Istanza dell’E.N.C.I. nell e ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Comitato dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri di P.S.B.C.I. sono appellabili davanti alla Commissione di Disciplina di II Istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A/R nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. . Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei Soci fra i Soci. Uno dei membri effettivi sarà sempre competente in materie giuridiche. L’appartenenza al Comitato dei Probiviri è incompatibile con le cariche di Consigliere o di Sindaco. La carica dura tre anni solari a partire dalla data di elezione e questi possono essere rieletti. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Comitato dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. Le denunce devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Comitato dei Probiviri. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli e concesso un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti Sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri. I provvedimenti disciplinari che il Comitato dei Probiviri può adottare a carico di un Socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni ed espulsione. In casi di particolare
gravità che comportino l’espulsione del Socio, la sanzione comminata dal Comitato dei Probiviri dovrà essere confermata dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria, a maggioranza relativa, che si pronuncerà in via definitiva. P.S.B.C.I. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di I e II Istanza dell’E.N.C.I. . In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Comitato dei Probiviri (presentate con raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo e anticipate per e -mail o fax), questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione ordinaria utile dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva e resterà in carica sino a quando vi sarebbe rimasto colui che ha sostituito.

VARIE

ART. 29 – Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.

ART. 30 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dalla maggioranza dell’Assemblea generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto può essere proposta all’Assemblea solo dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto, indirizzata al Presidente avente in calce la firma autografata di tutti i Soci proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche Statutarie dovranno essere adottate per votazione da un’Assemblea genera le in cui sia presente (o rappresentato per delega) almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’E.N.C.I., per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

SCIOGLIMENTO

ART. 31 – Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione devono essere deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. L’Assemblea, sentito il Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti o gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione
imposta dalla legge.

ART. 32 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.